Un’azienda su due non trova operai «Ruolo cambiato»

Previsioni Excelsior. La difficoltà di reperimento pari a quella che riguarda ingegneri e tecnici informatici. Aliberti (Confindustria): resta però lo scarso appeal 

Non più solo la «caccia», spesso a vuoto, di tecnici specializzati. Oggi le aziende bergamasche faticano a reperire la figura base di qualsiasi impresa: l’operaio. La sorpresa emerge dal «borsino» delle professioni più richieste elaborate dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere che periodicamente analizza le principali caratteristiche delle entrate programmate nel mondo del lavoro e le tendenze occupazionali. L’ultima rilevazione riguarda il trimestre dicembre 2018-febbraio 2019. Gli operai metalmeccanici specializzati si posizionano al primo posto tra le professioni più difficili da reperiretanto che oggi la metà delle richieste delle aziende non viene soddisfatta (51%). Stesso grado di difficoltà che incontrano nel trovare progettisti, ingegneri, esperti informatici, quei famosi profili «alti» (high skill), legati in particolare all’innovazione tecnologica.Solo un anno fa, le posizioni sul podio erano praticamente invertite. Solo poco più di un terzo delle ricerche non trovava riscontro nella bergamasca. Le cause: la ripresa dell’economia e il cambiamento del modo di lavorare che sta coinvolgendo le imprese bergamasche. Così la forbice tra la domanda (alta) e offerta (ridotta) torna ad allargarsi.

Competenze trasversali 

«Operai specializzati in elettronica, meccanica, oleodinamica e meccatronici si fatica a trovarli» conferma Aniello Aliberti, presidente della Piccola impresa di Confindustria Bergamo. I motivi? «Le maggiori competenze richieste oggi anche per le figure base: l’asticella si è alzata, in particolare quando parliamo di aziende che stanno affrontando l’evoluzione verso la digitalizzazione che sta ormai impegnando pure le piccole e medie imprese». Un esempio? «Saper usare un tablet, leggere e compilare al computer un foglio Excell, essere capaci di interagire con il resto della fabbricanon sono più considerati compiti delegati al solo capo reparto» esemplifica Aliberti. Di fondo, anche lo scarso appeal che ha, soprattutto per le famiglie, la prospettiva di un ingresso nel mondo del lavoro del figlio che ha studiato come semplice operaio. «Per questo motivo – conclude Aliberti – capita spesso che gli operai con buone capacità riescano a strappare alle aziende, pur di non perderli, inquadramenti da impiegati». Analisi condivisa da Edoardo Ranzini, direttore di Confimi-Apindustria.«L’evoluzione tecnologica pesa e purtroppo discrimina le fasce lavorative più basse, serve personale sempre più preparato anche per le funzioni base». Orazio Amboni, della Cgil, aggiunge ulteriori elementi di riflessione. «L’aumento delle richieste di operai specializzati e la conseguente difficoltà a trovarli, potrebbe essere anche legata alla riduzione di personale straniero che, per effetto delle nuove norme sull’immigrazione, ha ridotto l’accesso al nostro mercato del lavoro di figure già specializzate». «Un effetto – aggiunge – che avvertono, in particolare, le imprese metalmeccaniche (anche artigiane) dove non è raro trovare saldatori, attrezzisti, tornitori stranieri».

Mercato «vivace»

Tornando ai dati Excelsior, complessivamente le opportunità di impiego in provincia di Bergamo nel trimestre dicembre-febbraio sono 24.590 a fronte delle 21.100 dello stesso periodo a cavallo tra il 2017 e il 2018, segno comunque della «vivacità» del mercato del lavoro orobico. Solo nel 25% dei casi le entrate previste saranno a tempo indeterminato a fronte del 27% di un anno fa, segno che anche nella nostra provincia si accentua la precarietà dei rapporti di lavoro, imputabile anche – se non soprattutto – alle incertezze delle imprese di fronte alle recenti modifiche legislative. Non a caso, anche parlando di previsioni come sono appunto quelle elaborate dal Sistema Excelsior, crescono le somministrazioni (19% rispetto all’11%), calano le collaborazioni (1% contro il 5%) e, lievemente, l’apprendistato (5% a fronte del 6% di un anno fa).

Elvira Conca 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Di Maio: il Contratto a termine

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Durata del singolo contratto, non superiore a 12 mesi. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

Il contratto iniziale, o prorogato, può superare i 12 mesi – ma non può comunque eccedere i 24 mesi – solo con una “causale”. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

I rinnovi, cioè i nuovi contratti con lo stesso lavoratore intervallati dal periodo di “stop&go” (10 o 20 giorni, in base al contratto scaduto se di durata fino a 6 mesi oppure superiore a 6 mesi), devono avere sempre una “causale”, indipendentemente dalla singola durata. [dlgs n. 81/2015, art. 19, immancabile comma 01]

Ogni rinnovo (non la proroga) costa lo 0,5% in più, incrementale, non flat (tranne per la sostituzione di lavoratori assenti e per le attività stagionali previste dal… recentissimo DPR n. 1525/1963) . [aumento sul contributo 1,4% di cui alla Legge n. 92/2012, art. 2, comma 28]

Le proroghe, cioè l’estensione della durata del contratto, sono al massimo 4 e non più 5 (sempre da intendersi sul lavoratore, indipendentemente dal numero dei contratti). [dlgs n. 81/2015, art. 21, comma 1]

La durata complessiva di più contratti in successione non può superare i 24 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 2]

La “causale” deve essere specificata per iscritto su rinnovi e proroghe (si sono scordati di dire che va specificata anche sui primi contratti di durata iniziale già oltre i 12 mesi; vabbè, forse è meglio scriverla anche lì eh). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 4]

La causale non è mai richiesta per le attività stagionali. [dlgs n. 81/2015, art. 21, immancabile comma 01]

Ma cosa sia la “causale”, oggi, nessuno lo sa.

Nel Decreto Dignità è previsto che è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. ​[dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

Il lavoratore può impugnare il contratto entro 180 giorni dalla scadenza, non più 120. [dlgs n. 81/2015, art. 28, comma 1]

E poi, le novità si applicano a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

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Decreto lavoro, le novità punto per punto dopo l’ok della Camera

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Il decreto lavoro conclude il suo iter alla Camera e si prepara a passare al Senato. Introduce alcune novità sui contratti a tempo determinato, sui voucher e sulla somministrazione lavoro, ma anche sulle delocalizzazioni, sulla fattura elettronica per i carburanti e sui giochi. Ecco, punto per punto, che cosa prevede il provvedimento

 

Contratti a termine

Contratti senza causali di 12 mesi

Limite di 12 mesi di durata per il contratto a termine, che solo con l’apposizione di causali può raggiungere 24 mesi. Per ogni rinnovo scatta un incremento dello 0,5%, in aggiunta all’1,4% della legge Fornero. Superati i 12 mesi, in assenza di causali, il contratto è trasformato in tempo indeterminato. La disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 14 luglio e ai rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre

Somministrazione

Si applicano le norme dei contratti a termine

Le norme dei contratti a termine si applicano alla somministrazione a tempo determinato, con l’eccezione dello «stop and go». Contratti di somministrazione e a tempo determinato non possono eccedere il 30% dei lavoratori in forza presso l’utilizzatore. Le causali si applicano all’utilizzatore. Per la somministrazione fraudolenta ad Agenzia e utilizzatore va una multa di 20 euro per lavoratore.

Nuovi voucher

Utilizzo passa da 3 a 10 giorni

Il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo e hanno fino a 8 dipendenti. Nel settore agricolo va autocertificata la non iscrizione nell’anno precedente agli elenchi degli agricoli. L’arco temporale, anche per gli enti locali, non deve superare i 10 giorni (al posto degli attuali 3)

Delocalizzazioni

Aiuti da restituire e sanzioni per chi va extra Ue

Le imprese che delocalizzano entro 5 anni devono restituire l’aiuto di Stato ricevuto con gli interessi (maggiorati di 5 punti). Se la delocalizzazione è al di fuori della Ue oltre alla revoca dell’aiuto si prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo del beneficio. Punita anche la delocalizzazione di beni e macchinari incentivati con l’iperammortamento di industria 4.0, ma non se il trasferimento è temporaneo

Fisco

Fattura elettronica per carburanti da gennaio 2019

Sei mesi in più (a gennaio 2019) per il debutto della e-fattura per i rifornimenti carburante. Sempre in tema di Iva i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere trasmessi anziché entro novembre, entro il 28 febbraio 2019. Escono dal dallo split payment i compensi dei professionisti. Estesa a tutto il 2018 la compensazione delle catelle esattoriali per i crediti commerciali delle imprese nei confronti della Pa.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO IN PROVINCIA DI BERGAMO  1° trimestre 2018

CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO IN PROVINCIA DI BERGAMO 1° trimestre 2018

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Secondo dati elaborati da Camera di Commercio e Provincia di Bergamo sul datawarehouse del sistema regionale SISTAL (sulle COB, comunicazioni obbligatorie), nel primo trimestre 2018 gli avviamenti in provincia di Bergamo sono stati 35.420 (+7,5% sullo stesso trimestre del 2017) e le cessazioni 30.098 (+16,1% su base annua). Il saldo tra avviamenti e cessazioni è stato positivo per 5.322 unità ma inferiore a quello (7.036) registrato nel primo trimestre dell’anno scorso. 

Risultano in forte crescita (da 2.274 nel 1° trimestre 2017 a 4.275 nel 1° trimestre 2018) le trasformazioni (che riguardano in misura preponderante la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) e le proroghe (11.896 contro le 9.055 di un anno prima) di contratti a tempo determinato. 

Per quanto riguarda i settori, il saldo complessivo di 5.322 è in gran parte attribuibile all’industria (+2.964 contro i +3.263 del 1° trimestre 2017) e al commercio e servizi (+1.541 in marcata diminuzione rispetto ai +3.110 dell’anno prima). L’agricoltura contribuisce con un saldo a +414, in calo tendenziale, e l’edilizia con +404, in aumento su base annua. 

Per le tipologie contrattuali, e limitandosi agli avviamenti non essendo incluse nei saldi le trasformazioni, le assunzioni con contratto di apprendistato sono state 1.359 (+5% su base annua), a tempo indeterminato 7.641 (+2,1%), a tempo determinato 16.861 (+7,4%), con lavoro a progetto 705 (+4,3%), con contratto di somministrazione 8.854 (+13,5%). 

Per un confronto con altra fonte (Forze Lavoro ISTAT) sul mercato del lavoro regionale si rimanda al report “Il mercato del lavoro in Lombardia – 1° trimestre 2018” di Unioncamere Lombardia.

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Numero eventi per tipologia di evento e periodo 

Analisi di riferimento: TRIMESTRALE – Territorio: Bergamo Periodo di interesse: 1° trimestre 2018 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1183″ img_size=”1141×513″ alignment=”center” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1186″ img_size=”1161×369″ alignment=”center” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

R02 – Avviamenti, cessazioni e saldo per settore economico 

Analisi di riferimento: TRIMESTRALE – Territorio: Bergamo Periodo di interesse: 1° trimestre 2018 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1184″ img_size=”1140×792″ alignment=”center” onclick=”img_link_large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

R03 – Avviamenti, cessazioni e saldo per tipologia di contratto 

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Nota:
1) I dati presenti in tabella sono al netto degli eventi giornalieri e degli eventi di rapporti non andati a buon fine
2) I dati sono al netto deti tirocini, dei contratti LSU, dei contratti borsa-lavoro e dei contratti non specificati. Vengono inclusi solo i dati riferiti a imprese con sede operativa nel territorio selezionato e quelli releativi a soggetti con età compresa tra 15 e 64 anni (inclusi). 

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Come richiedere l’Assegno di ricollocazione AdR Naspi

Cosa è l’Assegno di ricollocazione?

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione il percettore NASpI matura il diritto a richiedere l’assegno di ricollocazione.

Per richiedere l’assegno di ricollocazione AdR NASPI, clicca qui

Il potenziale destinatario può decidere di richiedere l’assegno e potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”. Il soggetto erogatore potrà essere sia il Centro per l’Impiego (CpI) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale. Quest’ultimo potrà essere individuato dal percettore consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro disponibile nel sito Anpal. Attraverso la condivisione e stipula di un programma di ricerca intensiva (PRI) il destinatario e la sede operativa prescelta si impegnano in un percorso che punta a trovare una occupazione attraverso l’assistenza alla persona e il suo tutoraggio per la ricerca attiva del lavoro e contemporaneamente attraverso l’attività del soggetto erogatore nella ricerca di opportunità occupazionali.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione è volontaria e potrà essere presentata, dal percettore NASpI, telematicamente attraverso il SIU del portale Anpal o rivolgendosi direttamente al CpI competente.

Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’assegno, entro sette giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche. In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto, nella data dell’appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.

Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor).

Dalla data dello svolgimento del primo appuntamento verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, che dura 180 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 180 giorni.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri e alle attività concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Inoltre a partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione si potrà richiedere per il tramite degli Istituti di Patronato che hanno stipulato una convenzione con Anpal.

Ai fini di rendere possibile la scelta dello sportello da parte del destinatario, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nazionale hanno l’onere di comunicare all’Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà disponibile il servizio di assistenza. Per quanto riguarda i soggetti accreditati a livello regionale, sono le Regioni e Province Autonome che inviano ad Anpal le informazioni contenute nei rispettivi albi regionali: i soggetti erogatori dovranno anche in questo caso esplicitare quali sedi operative accreditate parteciperanno all’assegno. I CpI come soggetti erogatori sono indicati invece dalle Regioni/PA.

Tutte le sedi operative verranno geo-referenziate all’interno del Sistema informativo unitario (Siu).

Il compito dei soggetti che forniscono i servizi relativi all’assegno di ricollocazione consiste nello svolgere attività di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro: in particolare, assistenza alla persona, tutoraggio e sostegno nella ricerca intensiva di opportunità occupazionali.

Per la gestione degli assegni rilasciati in fase di sperimentazione gli operatori dovranno continuare ad utilizzare le funzioni già attive nella sezione operatori del sito Anpal.

Per richiedere l’assegno di ricollocazione, clicca qui.

Incentivi per la stabilizzazione under 35 anche nel 2019-20

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Decreto lavoro. Via libera in commissione alla Camera anche al periodo transitorio al 31 ottobre e alla compensazione tra crediti e debiti verso la Fa – Circoscritta la stretta anti-delocalizzazioni 

Giorgio Pogliotti – Sole24Ore[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Arriva il regime transitorio: fino al 31 ottobre le nuove norme sui contratti a termine non si applicheranno alle proroghe e ai rinnoivi dei rapporti di lavoro in corso al 14 luglio (entrata in vigore del DI). Insieme alla conferma anche per il 2019 e il 2020 dell’attuale decontribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani under 35 anni, nel limite di 3mila euro su base annua. E alla compensazione dei crediti e debiti verso la Pa per il solo 2018. 

Sono alcune deIle principali novità che arrivano dalle commissioni Lavoro e Finanze della Camera che ieri hanno concluso l’esame dei DI 87, ribattezzato “decreto dignità”, che da lunedì passa all’esame dell’’Aula dl Montecitorio per il primo sì, atteso entro il 2 agosto (non si esclude Il ricorso alla fiducia, se i tempi dovessero allungarsi). 

La durata del cotratto a termine è di 12 mesi, estendibili a 24 mesi con l’apposizione delle causali, con 4 proroghe; per ogni rinnovo scatta I’aumento deIlo 0,5% aggiuntivo all’1,4% introdotto dalla legge Fornero. Incremento che vale anche per la somministrazione. 

Sui contratti a termine, oltre all’introduzione del periodo transitorio al 31 ottobre ( probabilmente scatterà dalla conversione in legge del DI), é stato accolto un emendamento che esclude dall’applicazione delle nuove norme il lavoro domestico. 

La disciplina della somministrazione é equiparata a quella dei contratti a termine, ma é stata accolta l’esenzione dallo “stop and go” – la pausa tra un contratto e l’altro -, inoltre la causale è posta In capo all’azienda utilizzatrice. Un emendamento dei Relatori introduce «salvo diversa previsione dai contratti collettivi applicati dalll’utilizzatore» il limite del 30% al ricorso al contratto a tempo determinato e aIla somministrazione. Per la somministrazione fraudolenta si ripristinano multe di 20 euro ai giorno. 

L’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo sale, rlspettivarnente a 6 e 36 mensilltà, è stato accolto un emendamento che aumenta l’indennità per chi sceglie la strada della conciliazione (la minima sale a 3 mensllitia la massima a 27). Salta, invece, il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola. 

I voucher si applicano ad agricoltura, alberghi fino a otto dipendenti ed enti locali per un massimo di 10 giorni

Quanto all’incentivo alla stabilizzazione, per le assunzioni incentivate con il 50% dei contributi, l’attuale soglia sotto i 35 anni, che dal 2019 sarebbe scesa sotto i 30 anni, viene confermata per il prossimo biennio, con le coperture individuate dall’aumento a partire dal 2019 del prelievo sui giochi. Il via libera all’emendamento sul contratto di prestazione occasionale, i cosiddetti nuovi voucher, é stato accolto: si applica all’agricoltura (i prestatori devono autocertificare sulla piattaforma lnps la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli), alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo che hanno fino a 8 dipendenti, e agli enti locali. Il nuovo Presto é utilizzabile per un arco temporale fino a 10 giorni, più lungo dell’attuale (3 giorni). Le commissioni hanno anche approvato un emendamento sulle compensazioni delle cartelle esattoriali per le imprese e i professionisti titolari di crediti di pagamento da parte delle Pa per il solo 2018. 

Sul capitolo delocalizzazioni, un emendamento approvato stabilisce che le somme incassate con sanzioni alle imprese che delocalizzano dopo aver ottenuto aiuti di Stato, sono utilizzate per fianziare contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso proprio a causa della delocallzzazione, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti. Un’altra proposta dl modifica accolta, puntuallzza la definizione: non si fa più riferimento al trasferimento di “attività economica” ma a quello di “attività economica specificatamente incentivata”. Si circoscrive così l’impatto della norma anti delocalizzazione. La vecchia formulazione in punto di diritto avrebbe potuto impedire, pena la revoca degli incentivi pubblici – anche attività come l’acquisto di beni o servzi all’estero non correlati alla produzione incentivata.

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