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Decreto lavoro. Via libera in commissione alla Camera anche al periodo transitorio al 31 ottobre e alla compensazione tra crediti e debiti verso la Fa – Circoscritta la stretta anti-delocalizzazioni 

Giorgio Pogliotti – Sole24Ore[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Arriva il regime transitorio: fino al 31 ottobre le nuove norme sui contratti a termine non si applicheranno alle proroghe e ai rinnoivi dei rapporti di lavoro in corso al 14 luglio (entrata in vigore del DI). Insieme alla conferma anche per il 2019 e il 2020 dell’attuale decontribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti giovani under 35 anni, nel limite di 3mila euro su base annua. E alla compensazione dei crediti e debiti verso la Pa per il solo 2018. 

Sono alcune deIle principali novità che arrivano dalle commissioni Lavoro e Finanze della Camera che ieri hanno concluso l’esame dei DI 87, ribattezzato “decreto dignità”, che da lunedì passa all’esame dell’’Aula dl Montecitorio per il primo sì, atteso entro il 2 agosto (non si esclude Il ricorso alla fiducia, se i tempi dovessero allungarsi). 

La durata del cotratto a termine è di 12 mesi, estendibili a 24 mesi con l’apposizione delle causali, con 4 proroghe; per ogni rinnovo scatta I’aumento deIlo 0,5% aggiuntivo all’1,4% introdotto dalla legge Fornero. Incremento che vale anche per la somministrazione. 

Sui contratti a termine, oltre all’introduzione del periodo transitorio al 31 ottobre ( probabilmente scatterà dalla conversione in legge del DI), é stato accolto un emendamento che esclude dall’applicazione delle nuove norme il lavoro domestico. 

La disciplina della somministrazione é equiparata a quella dei contratti a termine, ma é stata accolta l’esenzione dallo “stop and go” – la pausa tra un contratto e l’altro -, inoltre la causale è posta In capo all’azienda utilizzatrice. Un emendamento dei Relatori introduce «salvo diversa previsione dai contratti collettivi applicati dalll’utilizzatore» il limite del 30% al ricorso al contratto a tempo determinato e aIla somministrazione. Per la somministrazione fraudolenta si ripristinano multe di 20 euro ai giorno. 

L’indennità minima e massima per licenziamento illegittimo sale, rlspettivarnente a 6 e 36 mensilltà, è stato accolto un emendamento che aumenta l’indennità per chi sceglie la strada della conciliazione (la minima sale a 3 mensllitia la massima a 27). Salta, invece, il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola. 

I voucher si applicano ad agricoltura, alberghi fino a otto dipendenti ed enti locali per un massimo di 10 giorni

Quanto all’incentivo alla stabilizzazione, per le assunzioni incentivate con il 50% dei contributi, l’attuale soglia sotto i 35 anni, che dal 2019 sarebbe scesa sotto i 30 anni, viene confermata per il prossimo biennio, con le coperture individuate dall’aumento a partire dal 2019 del prelievo sui giochi. Il via libera all’emendamento sul contratto di prestazione occasionale, i cosiddetti nuovi voucher, é stato accolto: si applica all’agricoltura (i prestatori devono autocertificare sulla piattaforma lnps la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli), alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo che hanno fino a 8 dipendenti, e agli enti locali. Il nuovo Presto é utilizzabile per un arco temporale fino a 10 giorni, più lungo dell’attuale (3 giorni). Le commissioni hanno anche approvato un emendamento sulle compensazioni delle cartelle esattoriali per le imprese e i professionisti titolari di crediti di pagamento da parte delle Pa per il solo 2018. 

Sul capitolo delocalizzazioni, un emendamento approvato stabilisce che le somme incassate con sanzioni alle imprese che delocalizzano dopo aver ottenuto aiuti di Stato, sono utilizzate per fianziare contratti di sviluppo per la riconversione del sito produttivo in disuso proprio a causa della delocallzzazione, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti. Un’altra proposta dl modifica accolta, puntuallzza la definizione: non si fa più riferimento al trasferimento di “attività economica” ma a quello di “attività economica specificatamente incentivata”. Si circoscrive così l’impatto della norma anti delocalizzazione. La vecchia formulazione in punto di diritto avrebbe potuto impedire, pena la revoca degli incentivi pubblici – anche attività come l’acquisto di beni o servzi all’estero non correlati alla produzione incentivata.

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