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Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il testo relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) e Quota 100. Per ora trattiamo solo la parte relativa al reddito di cittadinanza pubblicato in Gazzetta. 

 

Art. 1 Reddito di cittadinanza 

1. E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc». Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu’ componenti di  eta’  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli incrementi  della  speranza  di  vita,  il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza. I requisiti  per  l’accesso  e  le  regole  di definizione del beneficio economico,  nonche’  le  procedure  per  la gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del compimento del sessantasettesimo anno  di  eta’  del  componente  del nucleo piu’ giovane. 

 

Art. 2  Beneficiari 

1.  Il  Rdc  e’  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per tutta  la  durata  dell’erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti requisiti: 

a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 

1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo; 

b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il nucleo familiare deve possedere: 

1)  un  valore  dell’Indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE), inferiore a 9.360 euro; 

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito  a  fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad  una  soglia di euro 30.000; 

3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo; i  predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo; 

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della scala di equivalenza di  cui  al  comma  4. sulla base della dimensione della famiglia (+0,4 per ogni componente maggiore di 18 anni oltre il primo e +0,2 per ogni minorenne, es. coppia con due minori=1,8). Coloro che sono in stato detentivo, o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato non rilevano ai fini della scala di equivalenza.  La predetta  soglia  e’ incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell’accesso  alla  Pensione  di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata  ad  euro  9.360 nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in locazione; 

c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 

1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita’  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione  fiscale  in  favore delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente; 

2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque titolo o avente  piena  disponibilita’  di  navi  e  imbarcazioni  da diporto.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei  familiari  che  hanno  tra  i componenti soggetti disoccupati a seguito  di  dimissioni  volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa; i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena; i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Ai fini del Rdc,  per la  definizione  del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni: 

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa abitazione; 

 b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e’  di  eta’ inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a  loro  carico  a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli. 

Il Rdc e’ compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e di altro strumento  di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove  ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai  fini  del  diritto  al beneficio  e  della  definizione  dell’ammontare  del  medesimo,  gli emolumenti  percepiti  rilevano   secondo   quanto   previsto   dalla disciplina dell’ISEE. 

 

Art. 3  Beneficio economico 

1. Il beneficio economico del Rdc, esente da Irpef, su base annua,  si  compone  dei seguenti due elementi: 

a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare fino alla soglia di  euro 6.000 annui (500 € mensili) moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4; 

b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 € mensili)

2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la soglia e’ incrementata ad euro  7.560 fino ad un massimo di integrazione pari  ad  euro 1.800 annui. 

3. L’integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e’  concessa altresi’ nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in abitazione di proprieta’ per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo nucleo familiare. 

4. Il  beneficio in ogni caso non puo’ essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro della scala  di  equivalenza. Il beneficio economico non puo’ essere altresi’  inferiore ad euro 480 annui.

5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e’ pari ad un dodicesimo del valore su base annua.   

6. Il Rdc e’ riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all’articolo  2  e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi. Il Rdc puo’ essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione  del medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.   

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di erogazione del Rdc  suddiviso per ogni  singolo  componente  il  nucleo  familiare  maggiorenne. La Pensione di cittadinanza  e’  suddivisa  in  parti  uguali  tra  i componenti il nucleo familiare. 

8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attivita’ di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o piu’ componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell’erogazione  del

Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a  decorrere  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior reddito  non  e’  ordinariamente  recepito  nell’ISEE  per   l’intera annualita’. L’avvio  dell’attivita’  di lavoro dipendente e’ comunque comunicato dal lavoratore all’INPS  per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il  lavoro  a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita’, ovvero di persona presso  i centri per l’impiego. 

9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu’ componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc,  la variazione dell’attivita’ e’ comunicata all’INPS entro trenta  giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal  beneficio,  per  il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero  di  persona  presso  i  centri  per l’impiego. A titolo  di  incentivo,  il  beneficiario  fruisce  senza variazioni del Rdc per le  due  mensilita’  successive  a  quella  di variazione della condizione occupazionale, ferma restando  la  durata di cui al comma 6. Il beneficio e’  successivamente  aggiornato  ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 1

14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per ragioni diverse dall’applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo’ essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore al periodo residuo non goduto. 

 

Art. 4  Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale 

1. Per accedere al beneficio i componenti maggiorenni del nucleo familiare, ( non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione) devono sottoscrivere l’immediata disponibilità al lavoro, aderire ad un percorso personalizzato d’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, o altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

2. 3. Sono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i pensionati, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, i componenti con disabilità. Possono essere esonerati i componenti con carichi di cura di soggetti minori di tre anni di età, di disabili gravi o persone non autosufficienti.

4. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va effettuata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso i centri per l’impiego o tramite l’apposita piattaforma digitale.

5. Il centro per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, convoca il beneficiario del nucleo familiare con almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 

  1. assenza di occupazione da non piu’ di due anni; 
  2. eta’ inferiore a 26 anni; 
  3. essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la fruizione da non piu’ di un anno; 
  4. aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto  di  servizio in corso  di  validita’  presso  i  centri  per  l’impiego.

6.  Se non effettuata la dichiarazione di immediata disponibilità viene resa al primo incontro presso il centro per l’impiego dove sono individuati i componenti esonerati. Entro i trenta giorni successivi al primo incontro, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti tenuti agli obblighi connessi al RdC.

7. I beneficiari stipulano presso i centri per l’impiego o, presso i soggetti accreditati dalle regioni un Patto per il lavoro. Le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro  sono dettate da un decreto del Ministero del lavoro sentita la conferenza Stato Regioni.. 

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 

a)  collaborare  con  l’operatore  addetto  alla  redazione   del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro; 

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 

1) registrarsi  sull’apposita  piattaforma  digitale  di   cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 

2) svolgere ricerca attiva del  lavoro,  secondo  le  modalita’ definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il  diario delle attivita’ che devono essere svolte settimanalmente; 

3) accettare  di  essere  avviato  ai  corsi  di  formazione  o riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire l’auto-imprenditorialita’, secondo le modalita’ individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; 

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione  dei  servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 

5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  deve essere accettata, a pena di  decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.

9. n particolare, e’ definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti: 

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e’  congrua un’offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi  di trasporto pubblici, se si  tratta  di  prima  offerta,  ovvero  entro duecentocinquanta chilometri di distanza  se  si  tratta  di  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 

b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e’  congrua un’offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 

c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell’articolo  3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e’ congrua un’offerta ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si tratti di prima offerta; 

d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare  siano presenti componenti con disabilita’, non operano le previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e  in  deroga  alle previsioni di cui alle lettere a) e  b),  con  esclusivo  riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo  di  fruizione  del beneficio,  l’offerta  e’  congrua  se  non  eccede  la  distanza  di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. 

10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del  nuovo  impiego, incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di minore eta’ ovvero componenti con disabilita’, come definita  a  fini ISEE. 

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al  comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e’ convocato dai servizi competenti per il contrasto  alla  poverta’  dei  comuni. Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare.

12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego  e i  beneficiari  sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,  entro   i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso  e multidimensionale,  i  beneficiari   sottoscrivono   un   Patto   per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da  fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre  ai  centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi  territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza. 

13. Nel  Patto  per l’inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni, gli interventi e  i  servizi sociali di contrasto alla poverta’ che,  conseguentemente,  si  intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta’ sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e  i sostegni in essi previsti, nonche’ la  valutazione  multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente. 

15. Il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero di ore comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti e comunicano  le  informazioni  sui progetti ad  una  apposita  sezione  della  piattaforma  dedicata  al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  L’esecuzione  delle  attivita’  e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario  di  cui  al  presente comma  sono  subordinati  all’attivazione  dei  progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni,  tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.  

 

Art. 5  Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio  

1. Il Rdc e’ richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese, presso il gestore del servizio  integrato (Poste Spa). Il Rdc puo’ anche essere richiesto mediante modalita’ telematiche,  alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di assistenza fiscale.   Il modulo di domanda è predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni. Le informazioni contenute nella domanda del RdC sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi.

2. L’INPS e’ autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito  dell’attestazione  dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).  

3. Il Rdc e’ riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro  cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione,  il possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  al  Rdc  sulla  base  delle informazioni  disponibili  nei  propri  archivi  e  in  quelli  delle amministrazioni collegate.

4. Nelle  more  del  completamento  dell’Anagrafe  nazionale  della popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’esito delle verifiche e’ comunicato all’INPS. 

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, si considerano posseduti  per  la  durata  della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova DSU, ferma restando la necessita’ di aggiornare l’ISEE alla  scadenza del periodo di validita’  dell’indicatore.  Gli  altri  requisiti  si considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica degli stessi. 

6. Il beneficio economico e’ erogato attraverso la  Carta  Rdc.  

7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che  ha concesso il mutuo. Al fine di contrastare fenomeni  di  ludopatia, e’ in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita’. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del  gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il  quinto  giorno di ciascun mese.  

8. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente svantaggiate, e quelle relative alla  compensazione  per  la fornitura di gas naturale. 

 

Art. 6  Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti 

Sono istituite due piattaforme digitali dedicate al RdC:

  • presso l’Anpal nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l’impiego,
  • presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei comuni.

E’ predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme.

L’INPS mette a disposizione della piattaforma:

  • i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del RdC,
  • le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità,
  • le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del RdC funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle utili alla profilazione occupazionale.

Tramite le piattaforme affluiscono all’INPS:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga; d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno; e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni; f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale.

Le piattaforme rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale al fine di svolgere le funzioni di : a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati e quelle sui beneficiari del RdC coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale; d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti.

I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti. L’elenco è comunicato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza per la programmazione dell’attività di accertamento.

 

Art. 7  Sanzioni  

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave  reato,  chiunque,  al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all’articolo  3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e’  punito  con  la reclusione da due a sei anni.  

2. L’omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, nonche’  di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della  riduzione del beneficio entro i termini e’ punita con la reclusione da uno  a  tre anni.  

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e 2 consegue di  diritto  l’immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario  e’  tenuto alla restituzione di quanto indebitamente  percepito. Il  beneficio  non  puo’ essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni  dalla condanna.  

4. Quando  l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e delle informazioni poste a fondamento  dell’istanza  ovvero  l’omessa successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare dell’istante, la stessa amministrazione  dispone  l’immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il beneficiario e’ tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente percepito.  

5. E’ disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi’,  quando  uno  dei componenti il nucleo familiare: 

a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita’  al lavoro, ad eccezione dei casi  di esclusione ed esonero;  

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 

c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;  

d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;  

e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ovvero, in  caso  di rinnovo,  non  accetta  la  prima offerta congrua utile;  

f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma  9, ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio economico del Rdc maggiore;  

g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del nucleo familiare;  

h) venga trovato, nel  corso  delle  attivita’  ispettive  svolte dalle competenti autorita’, intento a svolgere  attivita’  di  lavoro dipendente  in  assenza  delle  comunicazioni  obbligatorie ovvero attivita’ di lavoro autonomo o di impresa,  in  assenza  delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9.  

6. La decadenza dal beneficio e’ inoltre disposta nel caso  in  cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni.  

7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi  5  e  11 (Centri Impiego e Servizi alla povertà),  da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano le seguenti sanzioni:  

a) la decurtazione di una mensilita’ del beneficio  economico  in caso di prima mancata presentazione;  

b)  la  decurtazione  di  due  mensilita’  alla  seconda  mancata presentazione; 

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata presentazione. 

8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da  parte anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilita’, in caso  di  prima  mancata presentazione; 

b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata presentazione. 

9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:  

a) la decurtazione di  due  mensilita’  dopo  un  primo  richiamo formale al rispetto degli impegni;      b) la decurtazione di tre mensilita’ al secondo richiamo formale;  

c) la decurtazione di sei mensilita’ al terzo richiamo formale; 

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 

10. L’irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il recupero dell’indebito, di cui al presente  articolo,  e’  effettuato dall’INPS.  Gli  indebiti   recuperati sono  riversate  dall’INPS  all’entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per  il  Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone altresi’, ove prevista  la  decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 11. Il  Rdc puo’ essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita’, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.  

12. I centri per l’impiego e i comuni comunicano  alle  piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione  dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni  di cui al presente articolo, entro e non oltre cinque giorni  lavorativi  dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il  tramite  delle piattaforme, mette a  disposizione  dei  centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.  

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili  di  dar  luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita’ disciplinare e contabile del  soggetto  responsabile.  

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato illegittimo godimento del Rdc, i  centri  per  l’impiego,  i  comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale  del  lavoro

(INL), preposti ai controlli e  alle  verifiche,  trasmettono,  entro dieci  giorni   dall’accertamento,   all’autorita’   giudiziaria   la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.  

15. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle  informazioni  dichiarate  ai fini ISEE con quelle  disponibili  presso  gli  uffici  anagrafici  e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra  informazione  utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 

 

Art. 8 Incentivi per l’impresa e per il lavoratore 

Sono messi a disposizione dei datori di lavoro i seguenti incentivi:

a) nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario di RdC, e di non licenziamento dello stesso, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari al residuo non goduto delle 18 mensilità di RdC. Tale importo è incrementato di una mensilità per le assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà essere inferiore a 5 mensilità, (6 in caso di soggetti svantaggiati e donne). L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro.

b) se la medesima assunzione viene effettuata tramite l’attività svolta da un soggetto privato accreditato, lo stesso importo non goduto, sotto forma di sgravio contributivo, viene suddiviso tra datore di lavoro, e soggetto privato accreditato. Anche in questo caso permangono gli incrementi di mensilità per donne e soggetti svantaggiati.

La possibilità di suddivisione del residuo non goduto del RdC viene prevista anche per gli enti formativi  accreditati che garantiscano un percorso formativo o di riqualificazione professionale al seguito del quale vi è un’assunzione come in precedenza.

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, non considerando i pensionamenti.

Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

 

Art. 9  Assegno di ricollocazione 

1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR),  graduato  in  funzione  del profilo personale di occupabilita’, da spendere presso i  centri  per l’impiego o presso i soggetti accreditati.  

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego  o  degli  istituti  di patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo e’ tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro soggetto erogatore.  

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 

a) l’affiancamento di un tutor al soggetto; 

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con   eventuale   percorso   di   riqualificazione professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell’area tessa;  

c) l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attivita’ individuate dal tutor; 

d) l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4; 

e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita’  di cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua; 

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.  

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di  cui  all’articolo  23,  comma  1,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e’ sospesa.  

 

Art. 10  Monitoraggio del Rdc  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio dell’attuazione del RdC e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dalle altre fonti significative, il Rapporto annuale sull’attuazione del RdC, pubblicato sul sito internet istituzionale.

 

Art. 11  Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147  

Sono modificate alcune specificità della normativa del ReI  e conservate quelle compatibili con il R.d.C.

Eliminato anche nominalmente il Rel, viene fissato il 30 aprile 2019 come termine per la accettazione delle domande ReI.

Vengono preservate parti come i punti di accesso e valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, interventi e servizi sociali per contrasto alla povertà (con compiti di programmazione regionale del Fondo povertà destinate al potenziamento dei Servizi Sociali all’inclusione), ISEE precompilato (con la sua introduzione slittata al 1 settembre 2019). Sono conservati tutti gli istituti di riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e la parte relativa al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

 

Art. 12  Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc 

  1. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e  della Pensione di cittadinanza, nonche’ dell’erogazione del Reddito di inclusione, sono  autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro  nel  2019,  di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da  iscrivere  su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro e delle  politiche  sociali  denominato  «Fondo  per  il  reddito  di cittadinanza». 

3. Per gli anni 2019 e 2020 ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad una spesa nel limite di 250 milioni di euro ai fini della contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL servizi S.p.A. e’ autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall’anno  2019,  il personale  gia’  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di contratti di lavoro a tempo determinato. 

5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS  ai  sensi dell’articolo  5  comma  1,   nonche’   per   le   attivita’   legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20  milioni  di euro per l’anno 2019. 

6. In deroga a quanto disposto e nei limiti della dotazione  organica dell’INPS a decorrere dall’anno 2019, e’ autorizzata una spesa di  50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture  dell’INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle disposizioni contenute nel presente decreto. 

7. Al  fine  dell’adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita’ di competenza di cui all’articolo 6, nonche’ per  attivita’ di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e’  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 

 

Art. 13  Disposizioni transitorie e finali  

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo’ essere piu’ richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e’ piu’ riconosciuto, ne’ rinnovato. Per coloro ai quali  il  Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data  anteriore  al  mese  di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato  per  la  durata inizialmente prevista, fatta  salva  la  possibilita’  di  presentare domanda per il Rdc.

2. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  potesta’  attribuite  alle regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e  dalle  relative  norme  di attuazione.

 

Osservazioni

1. Non si tratta di un reddito di cittadinanza, nel senso del riconoscimento di un reddito individuale minimo esteso alle popolazioni escluse dai processi produttivi e non fruitrici di reddito adeguato.

L’approccio anche se non perfettamente realizzato è quello di misure commisurate prevalentemente a determinate condizioni familiari. Chiamarlo RdC sembra solo intestarsi nominalisticamente un nuovo risultato, piuttosto che raggiungere un nuovo obiettivo esplicitato.

La distinzione tra RdC e Pensione di Cittadinanza, introduce nelle politiche di contrasto alla povertà una divaricazione di trattamento suddivisa per generazioni.

2. Comunque va valorizzato il fatto che si tratta del più grande volume di risorse destinate alle situazioni di disagio economico e sociale sia in termini di trasferimento monetario, sia come tentativo di rafforzamento del sistema dei servizi territoriali del lavoro.

Anche se preme evidenziare come le risorse impegnate sono a debito e che i processi di implementazione presentano profili di rischio notevole di non perseguimento dei risultati.

Anche se preme sottolineare che la misura interviene ma non risolve la questione della povertà assoluta né quantitativamente (la Relazione tecnica allegata al provvedimento non conferma la disponibilità di risorse per intervenire su tutte le situazioni personali di povertà assoluta rilevata dall’ISTAT, ma su una parte di questa), né qualitativamente.

3. La previsione di un unico strumento multiscopo non è facilmente collocabile in modo coattivo nel sistema istituzionale dove le competenze sociali e lavoristiche sono incardinate su regioni, province autonome e comuni. A breve-medio periodo conflitti di competenza enunciati potranno esprimersi, se non attivate sedi di concertazione necessarie per superare settorialità verso multidisciplinarietà e multidimensionalità. Non si risolve il rapporto Stato autonomie locali con il pronunciamento di RdC o Pensione di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni. Né è salutare l’eventuale retro pensiero dell’apertura di un parallelo conflitto tra politiche di consenso e assetti istituzionali competenti, troppo funzionale ai tempi brevi.

Su tematiche analoghe già erano in corso processi che rischiano di essere spiazzati. Il riferimento è al ReI, all’irrobustimento e qualificazione dei servizi sociali (nuove assunzioni e processi formativi dei Comuni per l’Inclusione) e dei servizi per il lavoro (nuove assunzioni e qualificazioni in atto nei centri per l’impiego al fine di aumentare le capacità di gestione dell’incontro domanda-offerta), ad una più ordinata multidimensionalità e multisettorialità e apertura all’associazionismo. Tanto più se al fine di rispondere ad esigenze e scadenze esogene agli assetti istituzionali ed amministrativi si vogliono accelerare i tempi di realizzazione soprattutto delle erogazioni monetarie ai beneficiari finali.

4. La selezione della platea d’accesso dei beneficiari è effettuata tramite la restrizione operata sui cittadini stranieri, in contrasto con le normative comunitarie per le prestazioni di simile natura.

Nei criteri reddituali e patrimoniali, si fa riferimento all’ISEE con una scala di equivalenza che penalizza i disabili, come hanno rilevato le associazioni delle persone disabili, e per le famiglie numerose in particolare con minori come sollevato dalle associazioni delle famiglie.

Da evidenziare l’esclusione di fatto delle persone senza dimora perché portatori di bisogni complessi e quasi sempre privi di residenza.

5. Da non sottovalutare la dettagliata articolazione del sistema sanzionatorio:  ha caratteristiche di omogeneità tra politica del lavoro e politiche sociali, laddove politiche di inclusione hanno bisogno di una flessibilità operativa per alcuni profili di disagio; al di là dell’effetto preventivo di deterrenza nei confronti di intenzioni devianti (si pensi alla previsione di pene detentive), potrebbe comportare effetti di scoraggiamento all’accesso ed alla fruizione specie per alcuni profili di disagio non “smaliziati”; l’eccessiva articolazione presuppone un sistema di vigilanza e controllo molto strutturato e funzionante rispetto a quello episodico che quotidianamente riscontriamo.

Analogo effetto di scoraggiamento nell’accesso alla politica lavoristica potrebbe avere la configurazione territoriale, mai verificata prima d’ora, dell’offerta congrua.

6. Da sottoporre ad osservazione nel medio lungo periodo è lo sdoppiamento di trattamento tra RdC e Pensione di cittadinanza nella composizione del beneficio, nelle condizioni di fruibilità e di rinnovo.

7. L’unicità lavoristico – assistenziale della misura e l’intenzionalità a smentirne la configurazione assistenzialistica, introduce alcuni equivoci da un punto di vista interpretativo, applicativo e gestionale.

I criteri di smistamento tra filiera lavoristica e sociale non sono chiari e possono introdurre momenti di conflitto tra INPS, e servizi territoriali e tra i servizi territoriali del lavoro e dell’inclusione sociale:

  • i punti di accesso non tutto competenti a tale scopo (da marzo la domanda si presenta agli sportelli delle Poste spa, ai CAF, e on line in piattaforma predisponenda dall’INPS); 
  • la verifica e convalida del possesso dei requisiti da parte dell’INPS (entro 5 giorni verifica e invio di una lettera di conferma a milioni di beneficiari);
  • la consegna della Card ai possessori dei requisiti (già a partire dal mese di aprile);
  • le successive operazioni di affidamento ai servizi del lavoro per le condizioni di occupabilità e il Patto del Lavoro e, successivamente, ai Comuni (per gli interessati al Patto di Inclusione). 

Si tratta comunque di carichi di lavoro e di livelli di competenze da mettere in campo da parte di tutti i soggetti coinvolti a tempi brevi.

8. Sul rafforzamento  dei servizi per il lavoro è solo il caso di ricordare che:

  • sicuramente è positiva  la previsione di nuovi operatori dedicati (è una fortuna che almeno la norma non li definisca “navigator”); 
  • vi è una sovrapposizione rispetto al reclutamento in corso; hanno regole d’ingaggio differenziati dagli stessi operatori dei centri per l’impiego ( soggetto incaricato, criteri privatistici di selezione, missione a cui sono destinati, durata del contratto e sbocchi occupazionali); non sono chiare le disponibilità logistiche all’interno degli attuali centri.

E’ ottimistico ipotizzare che il processo possa concludersi in tempo utile per un corretto avvio della gestione dei patti del lavoro.

Per quanto riguarda i servizi sociali, in via di progressiva riqualificazione rispetto all’inclusione delle persone in povertà estrema con i precedenti provvedimenti (SIA e ReI) ma in modo attrezzati per insufficiente far fronte efficacemente alla povertà estrema, si tratta di un ulteriore spostamento accelerato di focus operativo, peraltro eterodiretto.

9. Così può considerarsi ottimistica la previsione della possibilità di utilizzo inter operativo a tempi brevi delle due piattaforme informatiche sul lavoro e sulle politiche sociali. La loro rilevanza è condivisa e il progetto di allestimento pluriennale va accelerato. Tale strumentazione deve facilitare ma non sostituire la responsabilità valutativa che deve appartenere ai soggetti istituzionali e sociali.

10. Opportuna è l’incentivazione dei datori di lavoro a farsi carico dei percorsi di inserimento lavorativo già evidenziando le proprie vacancies alla piattaforma dedicata al RdC. Rimane da verificare:  quanto il sistema incentivante sia efficace e funzionale alla creazione di rapporti stabili tra Centri per l’impiego e imprenditori; quanto è congeniale il sistema di incentivazioni a produrre incrementi netti di occupazione. A riguardo riteniamo limitante incentivare solo rapporti di lavoro a tempo pieno, rispetto la valorizzazione del tempo parziale con un minimo di orario.

Da evidenziare l’assenza della clausola vincolante per l’accesso ai benefici del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.

11. Le 8 ore settimanali di impegno che i beneficiari sono comunque tenuti a svolgere in progetti del Comune: nel caso di politiche attive del lavoro sono quantitativamente insufficienti e private del un significato formativo rispetto agli sbocchi occupazionali se non inserite nel Patto del Lavoro; nel caso di disagio  più complesso dovranno assumere contesti operativi maggiormente organizzati attraverso il ricorso a soggetti del terzo settore.

Resta la questione di quanto i Comuni sono attualmente attrezzati ad organizzare tali forme di attività.

Infine, restano sospese almeno due domande:

  1. In quali tempi potrà andare a regime un sistema così complesso: sicuramente non sarà il prossimo mese di aprile. Nel frattempo il tutto si potrebbe impantanare nella propria complessità e rivelarsi una mera distribuzione di risorse, a carico della collettività, senza un adeguato ritorno in termini sociali e occupazionali.
  2. Quante opportunirà di lavoro si potranno veramente offrire ai beneficiasri del Rdc o, almeno, a quelli che sottoscriveranno il Patto per il Lavoro? Di nuovo, il rischio è che  l’intervento riesca a soddisfare soltanto la parte relativa alla povertà, pur con tutti i limiti del caso. Forse, allora, sarebbe stato più produttivo separare nettamente i due canali (lavoro e povertà) con l’utilizzop di due strumenti diversi.

Fonti:

– DECRETO LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg)

– Mario Conclave da Nuovi lavori (http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/1511-vademecum-per-il-reddito-di-cittadinanza)

 

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