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Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il testo relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) e Quota 100. Per ora trattiamo solo la parte relativa al reddito di cittadinanza pubblicato in Gazzetta.
Art. 1 Reddito di cittadinanza
1. E’ istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc». Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu’ componenti di eta’ pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche’ le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta’ del componente del nucleo piu’ giovane.
Art. 2 Beneficiari
1. Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. sulla base della dimensione della famiglia (+0,4 per ogni componente maggiore di 18 anni oltre il primo e +0,2 per ogni minorenne, es. coppia con due minori=1,8). Coloro che sono in stato detentivo, o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture a totale carico dello Stato non rilevano ai fini della scala di equivalenza. La predetta soglia e’ incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita’ di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita’ di navi e imbarcazioni da diporto.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa; i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena; i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Ai fini del Rdc, per la definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e’ di eta’ inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli.
Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.
Art. 3 Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, esente da Irpef, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 € mensili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 € mensili)
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia e’ incrementata ad euro 7.560 fino ad un massimo di integrazione pari ad euro 1.800 annui.
3. L’integrazione di cui al comma 1, lettera b), e’ concessa altresi’ nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta’ per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio in ogni caso non puo’ essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico non puo’ essere altresi’ inferiore ad euro 480 annui.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e’ pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e’ riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo’ essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne. La Pensione di cittadinanza e’ suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attivita’ di lavoro dipendente da parte di uno o piu’ componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e’ ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualita’. L’avvio dell’attivita’ di lavoro dipendente e’ comunque comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita’, ovvero di persona presso i centri per l’impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio di un’attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu’ componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attivita’ e’ comunicata all’INPS entro trenta giorni dall’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i centri per l’impiego. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita’ successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio e’ successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. 1
14. Nell’ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio puo’ essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.
Art. 4 Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale
1. Per accedere al beneficio i componenti maggiorenni del nucleo familiare, ( non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione) devono sottoscrivere l’immediata disponibilità al lavoro, aderire ad un percorso personalizzato d’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, o altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
2. 3. Sono esclusi da questi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i pensionati, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni, i componenti con disabilità. Possono essere esonerati i componenti con carichi di cura di soggetti minori di tre anni di età, di disabili gravi o persone non autosufficienti.
4. La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro va effettuata entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso i centri per l’impiego o tramite l’apposita piattaforma digitale.
5. Il centro per l’impiego, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, convoca il beneficiario del nucleo familiare con almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
- assenza di occupazione da non piu’ di due anni;
- eta’ inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non piu’ di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validita’ presso i centri per l’impiego.
6. Se non effettuata la dichiarazione di immediata disponibilità viene resa al primo incontro presso il centro per l’impiego dove sono individuati i componenti esonerati. Entro i trenta giorni successivi al primo incontro, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti tenuti agli obblighi connessi al RdC.
7. I beneficiari stipulano presso i centri per l’impiego o, presso i soggetti accreditati dalle regioni un Patto per il lavoro. Le linee guida e i modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro sono dettate da un decreto del Ministero del lavoro sentita la conferenza Stato Regioni..
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalita’ definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivita’ che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialita’, secondo le modalita’ individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue; in caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.
9. n particolare, e’ definita congrua un’offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e’ congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e’ congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilita’, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l’offerta e’ congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore eta’ ovvero componenti con disabilita’, come definita a fini ISEE.
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e’ convocato dai servizi competenti per il contrasto alla poverta’ dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l’inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l’impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Nel Patto per l’inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ove opportuni, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta’ che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta’ sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche’ la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. Il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, mettendo a disposizione un numero di ore comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’esecuzione delle attivita’ e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all’attivazione dei progetti. L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.
Art. 5 Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio
1. Il Rdc e’ richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato (Poste Spa). Il Rdc puo’ anche essere richiesto mediante modalita’ telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale. Il modulo di domanda è predisposto dall’INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni. Le informazioni contenute nella domanda del RdC sono comunicate all’INPS entro dieci giorni lavorativi.
2. L’INPS e’ autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e’ riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
4. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’esito delle verifiche e’ comunicato all’INPS.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessita’ di aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validita’ dell’indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi.
6. Il beneficio economico e’ erogato attraverso la Carta Rdc.
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, e’ in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita’. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
8. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.
Art. 6 Piattaforme digitali per l’attivazione e la gestione dei Patti
Sono istituite due piattaforme digitali dedicate al RdC:
- presso l’Anpal nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro per il coordinamento dei centri per l’impiego,
- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei comuni.
E’ predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme.
L’INPS mette a disposizione della piattaforma:
- i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del RdC,
- le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità,
- le informazioni sull’ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall’istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del RdC funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle utili alla profilazione occupazionale.
Tramite le piattaforme affluiscono all’INPS:
a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; b) l’avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell’INPS che le irroga; d) l’esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno; e) l’attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni; f) ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale.
Le piattaforme rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale al fine di svolgere le funzioni di : a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) condivisione tra i comuni e i centri per l’impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati e quelle sui beneficiari del RdC coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale; d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti.
I centri per l’impiego e i comuni segnalano alle piattaforme l’elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti. L’elenco è comunicato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza per la programmazione dell’attività di accertamento.
Art. 7 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all’articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita’ irregolari, nonche’ di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini e’ punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e’ tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non puo’ essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e’ tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E’ disposta la decadenza dal Rdc, altresi’, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ovvero, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
h) venga trovato, nel corso delle attivita’ ispettive svolte dalle competenti autorita’, intento a svolgere attivita’ di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie ovvero attivita’ di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e’ inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell’omessa presentazione delle prescritte comunicazioni.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 11 (Centri Impiego e Servizi alla povertà), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita’ del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita’ alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita’, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita’ dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni; b) la decurtazione di tre mensilita’ al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita’ al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L’irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell’indebito, di cui al presente articolo, e’ effettuato dall’INPS. Gli indebiti recuperati sono riversate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L’INPS dispone altresi’, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 11. Il Rdc puo’ essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita’, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l’impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all’articolo 6, al fine della messa a disposizione dell’INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da sanzionare. L’INPS, per il tramite delle piattaforme, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita’ disciplinare e contabile del soggetto responsabile.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l’impiego, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro
(INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall’accertamento, all’autorita’ giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
Art. 8 Incentivi per l’impresa e per il lavoratore
Sono messi a disposizione dei datori di lavoro i seguenti incentivi:
a) nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario di RdC, e di non licenziamento dello stesso, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari al residuo non goduto delle 18 mensilità di RdC. Tale importo è incrementato di una mensilità per le assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà essere inferiore a 5 mensilità, (6 in caso di soggetti svantaggiati e donne). L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro.
b) se la medesima assunzione viene effettuata tramite l’attività svolta da un soggetto privato accreditato, lo stesso importo non goduto, sotto forma di sgravio contributivo, viene suddiviso tra datore di lavoro, e soggetto privato accreditato. Anche in questo caso permangono gli incrementi di mensilità per donne e soggetti svantaggiati.
La possibilità di suddivisione del residuo non goduto del RdC viene prevista anche per gli enti formativi accreditati che garantiscano un percorso formativo o di riqualificazione professionale al seguito del quale vi è un’assunzione come in precedenza.
Le agevolazioni previste si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, non considerando i pensionamenti.
Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.
Le agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 9 Assegno di ricollocazione
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR), graduato in funzione del profilo personale di occupabilita’, da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell’AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall’ANPAL, anche per il tramite dei centri per l’impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest’ultimo e’ tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area tessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di svolgere le attivita’ individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 4;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita’ di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e’ sospesa.
Art. 10 Monitoraggio del Rdc
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio dell’attuazione del RdC e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dalle altre fonti significative, il Rapporto annuale sull’attuazione del RdC, pubblicato sul sito internet istituzionale.
Art. 11 Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Sono modificate alcune specificità della normativa del ReI e conservate quelle compatibili con il R.d.C.
Eliminato anche nominalmente il Rel, viene fissato il 30 aprile 2019 come termine per la accettazione delle domande ReI.
Vengono preservate parti come i punti di accesso e valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, interventi e servizi sociali per contrasto alla povertà (con compiti di programmazione regionale del Fondo povertà destinate al potenziamento dei Servizi Sociali all’inclusione), ISEE precompilato (con la sua introduzione slittata al 1 settembre 2019). Sono conservati tutti gli istituti di riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e la parte relativa al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
Art. 12 Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc
- Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, nonche’ dell’erogazione del Reddito di inclusione, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
3. Per gli anni 2019 e 2020 ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad una spesa nel limite di 250 milioni di euro ai fini della contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l’avvio del RdC.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. e’ autorizzata ad assumere, mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, il personale gia’ dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l’assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS ai sensi dell’articolo 5 comma 1, nonche’ per le attivita’ legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto e nei limiti della dotazione organica dell’INPS a decorrere dall’anno 2019, e’ autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell’adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita’ di competenza di cui all’articolo 6, nonche’ per attivita’ di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo’ essere piu’ richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e’ piu’ riconosciuto, ne’ rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita’ di presentare domanda per il Rdc.
2. Sono in ogni caso fatte salve le potesta’ attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Osservazioni
1. Non si tratta di un reddito di cittadinanza, nel senso del riconoscimento di un reddito individuale minimo esteso alle popolazioni escluse dai processi produttivi e non fruitrici di reddito adeguato.
L’approccio anche se non perfettamente realizzato è quello di misure commisurate prevalentemente a determinate condizioni familiari. Chiamarlo RdC sembra solo intestarsi nominalisticamente un nuovo risultato, piuttosto che raggiungere un nuovo obiettivo esplicitato.
La distinzione tra RdC e Pensione di Cittadinanza, introduce nelle politiche di contrasto alla povertà una divaricazione di trattamento suddivisa per generazioni.
2. Comunque va valorizzato il fatto che si tratta del più grande volume di risorse destinate alle situazioni di disagio economico e sociale sia in termini di trasferimento monetario, sia come tentativo di rafforzamento del sistema dei servizi territoriali del lavoro.
Anche se preme evidenziare come le risorse impegnate sono a debito e che i processi di implementazione presentano profili di rischio notevole di non perseguimento dei risultati.
Anche se preme sottolineare che la misura interviene ma non risolve la questione della povertà assoluta né quantitativamente (la Relazione tecnica allegata al provvedimento non conferma la disponibilità di risorse per intervenire su tutte le situazioni personali di povertà assoluta rilevata dall’ISTAT, ma su una parte di questa), né qualitativamente.
3. La previsione di un unico strumento multiscopo non è facilmente collocabile in modo coattivo nel sistema istituzionale dove le competenze sociali e lavoristiche sono incardinate su regioni, province autonome e comuni. A breve-medio periodo conflitti di competenza enunciati potranno esprimersi, se non attivate sedi di concertazione necessarie per superare settorialità verso multidisciplinarietà e multidimensionalità. Non si risolve il rapporto Stato autonomie locali con il pronunciamento di RdC o Pensione di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni. Né è salutare l’eventuale retro pensiero dell’apertura di un parallelo conflitto tra politiche di consenso e assetti istituzionali competenti, troppo funzionale ai tempi brevi.
Su tematiche analoghe già erano in corso processi che rischiano di essere spiazzati. Il riferimento è al ReI, all’irrobustimento e qualificazione dei servizi sociali (nuove assunzioni e processi formativi dei Comuni per l’Inclusione) e dei servizi per il lavoro (nuove assunzioni e qualificazioni in atto nei centri per l’impiego al fine di aumentare le capacità di gestione dell’incontro domanda-offerta), ad una più ordinata multidimensionalità e multisettorialità e apertura all’associazionismo. Tanto più se al fine di rispondere ad esigenze e scadenze esogene agli assetti istituzionali ed amministrativi si vogliono accelerare i tempi di realizzazione soprattutto delle erogazioni monetarie ai beneficiari finali.
4. La selezione della platea d’accesso dei beneficiari è effettuata tramite la restrizione operata sui cittadini stranieri, in contrasto con le normative comunitarie per le prestazioni di simile natura.
Nei criteri reddituali e patrimoniali, si fa riferimento all’ISEE con una scala di equivalenza che penalizza i disabili, come hanno rilevato le associazioni delle persone disabili, e per le famiglie numerose in particolare con minori come sollevato dalle associazioni delle famiglie.
Da evidenziare l’esclusione di fatto delle persone senza dimora perché portatori di bisogni complessi e quasi sempre privi di residenza.
5. Da non sottovalutare la dettagliata articolazione del sistema sanzionatorio: ha caratteristiche di omogeneità tra politica del lavoro e politiche sociali, laddove politiche di inclusione hanno bisogno di una flessibilità operativa per alcuni profili di disagio; al di là dell’effetto preventivo di deterrenza nei confronti di intenzioni devianti (si pensi alla previsione di pene detentive), potrebbe comportare effetti di scoraggiamento all’accesso ed alla fruizione specie per alcuni profili di disagio non “smaliziati”; l’eccessiva articolazione presuppone un sistema di vigilanza e controllo molto strutturato e funzionante rispetto a quello episodico che quotidianamente riscontriamo.
Analogo effetto di scoraggiamento nell’accesso alla politica lavoristica potrebbe avere la configurazione territoriale, mai verificata prima d’ora, dell’offerta congrua.
6. Da sottoporre ad osservazione nel medio lungo periodo è lo sdoppiamento di trattamento tra RdC e Pensione di cittadinanza nella composizione del beneficio, nelle condizioni di fruibilità e di rinnovo.
7. L’unicità lavoristico – assistenziale della misura e l’intenzionalità a smentirne la configurazione assistenzialistica, introduce alcuni equivoci da un punto di vista interpretativo, applicativo e gestionale.
I criteri di smistamento tra filiera lavoristica e sociale non sono chiari e possono introdurre momenti di conflitto tra INPS, e servizi territoriali e tra i servizi territoriali del lavoro e dell’inclusione sociale:
- i punti di accesso non tutto competenti a tale scopo (da marzo la domanda si presenta agli sportelli delle Poste spa, ai CAF, e on line in piattaforma predisponenda dall’INPS);
- la verifica e convalida del possesso dei requisiti da parte dell’INPS (entro 5 giorni verifica e invio di una lettera di conferma a milioni di beneficiari);
- la consegna della Card ai possessori dei requisiti (già a partire dal mese di aprile);
- le successive operazioni di affidamento ai servizi del lavoro per le condizioni di occupabilità e il Patto del Lavoro e, successivamente, ai Comuni (per gli interessati al Patto di Inclusione).
Si tratta comunque di carichi di lavoro e di livelli di competenze da mettere in campo da parte di tutti i soggetti coinvolti a tempi brevi.
8. Sul rafforzamento dei servizi per il lavoro è solo il caso di ricordare che:
- sicuramente è positiva la previsione di nuovi operatori dedicati (è una fortuna che almeno la norma non li definisca “navigator”);
- vi è una sovrapposizione rispetto al reclutamento in corso; hanno regole d’ingaggio differenziati dagli stessi operatori dei centri per l’impiego ( soggetto incaricato, criteri privatistici di selezione, missione a cui sono destinati, durata del contratto e sbocchi occupazionali); non sono chiare le disponibilità logistiche all’interno degli attuali centri.
E’ ottimistico ipotizzare che il processo possa concludersi in tempo utile per un corretto avvio della gestione dei patti del lavoro.
Per quanto riguarda i servizi sociali, in via di progressiva riqualificazione rispetto all’inclusione delle persone in povertà estrema con i precedenti provvedimenti (SIA e ReI) ma in modo attrezzati per insufficiente far fronte efficacemente alla povertà estrema, si tratta di un ulteriore spostamento accelerato di focus operativo, peraltro eterodiretto.
9. Così può considerarsi ottimistica la previsione della possibilità di utilizzo inter operativo a tempi brevi delle due piattaforme informatiche sul lavoro e sulle politiche sociali. La loro rilevanza è condivisa e il progetto di allestimento pluriennale va accelerato. Tale strumentazione deve facilitare ma non sostituire la responsabilità valutativa che deve appartenere ai soggetti istituzionali e sociali.
10. Opportuna è l’incentivazione dei datori di lavoro a farsi carico dei percorsi di inserimento lavorativo già evidenziando le proprie vacancies alla piattaforma dedicata al RdC. Rimane da verificare: quanto il sistema incentivante sia efficace e funzionale alla creazione di rapporti stabili tra Centri per l’impiego e imprenditori; quanto è congeniale il sistema di incentivazioni a produrre incrementi netti di occupazione. A riguardo riteniamo limitante incentivare solo rapporti di lavoro a tempo pieno, rispetto la valorizzazione del tempo parziale con un minimo di orario.
Da evidenziare l’assenza della clausola vincolante per l’accesso ai benefici del rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.
11. Le 8 ore settimanali di impegno che i beneficiari sono comunque tenuti a svolgere in progetti del Comune: nel caso di politiche attive del lavoro sono quantitativamente insufficienti e private del un significato formativo rispetto agli sbocchi occupazionali se non inserite nel Patto del Lavoro; nel caso di disagio più complesso dovranno assumere contesti operativi maggiormente organizzati attraverso il ricorso a soggetti del terzo settore.
Resta la questione di quanto i Comuni sono attualmente attrezzati ad organizzare tali forme di attività.
Infine, restano sospese almeno due domande:
- In quali tempi potrà andare a regime un sistema così complesso: sicuramente non sarà il prossimo mese di aprile. Nel frattempo il tutto si potrebbe impantanare nella propria complessità e rivelarsi una mera distribuzione di risorse, a carico della collettività, senza un adeguato ritorno in termini sociali e occupazionali.
- Quante opportunirà di lavoro si potranno veramente offrire ai beneficiasri del Rdc o, almeno, a quelli che sottoscriveranno il Patto per il Lavoro? Di nuovo, il rischio è che l’intervento riesca a soddisfare soltanto la parte relativa alla povertà, pur con tutti i limiti del caso. Forse, allora, sarebbe stato più produttivo separare nettamente i due canali (lavoro e povertà) con l’utilizzop di due strumenti diversi.
Fonti:
– DECRETO LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg)
– Mario Conclave da Nuovi lavori (http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/1511-vademecum-per-il-reddito-di-cittadinanza)
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