Come richiedere l’Assegno di ricollocazione AdR Naspi

Cosa è l’Assegno di ricollocazione?

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione il percettore NASpI matura il diritto a richiedere l’assegno di ricollocazione.

Per richiedere l’assegno di ricollocazione AdR NASPI, clicca qui

Il potenziale destinatario può decidere di richiedere l’assegno e potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”. Il soggetto erogatore potrà essere sia il Centro per l’Impiego (CpI) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro a livello nazionale o regionale. Quest’ultimo potrà essere individuato dal percettore consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro disponibile nel sito Anpal. Attraverso la condivisione e stipula di un programma di ricerca intensiva (PRI) il destinatario e la sede operativa prescelta si impegnano in un percorso che punta a trovare una occupazione attraverso l’assistenza alla persona e il suo tutoraggio per la ricerca attiva del lavoro e contemporaneamente attraverso l’attività del soggetto erogatore nella ricerca di opportunità occupazionali.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione è volontaria e potrà essere presentata, dal percettore NASpI, telematicamente attraverso il SIU del portale Anpal o rivolgendosi direttamente al CpI competente.

Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’assegno, entro sette giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche. In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto, nella data dell’appuntamento. In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.

Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor. Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor).

Dalla data dello svolgimento del primo appuntamento verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, che dura 180 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 180 giorni.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri e alle attività concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro; in caso contrario verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Inoltre a partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione si potrà richiedere per il tramite degli Istituti di Patronato che hanno stipulato una convenzione con Anpal.

Ai fini di rendere possibile la scelta dello sportello da parte del destinatario, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro nazionale hanno l’onere di comunicare all’Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà disponibile il servizio di assistenza. Per quanto riguarda i soggetti accreditati a livello regionale, sono le Regioni e Province Autonome che inviano ad Anpal le informazioni contenute nei rispettivi albi regionali: i soggetti erogatori dovranno anche in questo caso esplicitare quali sedi operative accreditate parteciperanno all’assegno. I CpI come soggetti erogatori sono indicati invece dalle Regioni/PA.

Tutte le sedi operative verranno geo-referenziate all’interno del Sistema informativo unitario (Siu).

Il compito dei soggetti che forniscono i servizi relativi all’assegno di ricollocazione consiste nello svolgere attività di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro: in particolare, assistenza alla persona, tutoraggio e sostegno nella ricerca intensiva di opportunità occupazionali.

Per la gestione degli assegni rilasciati in fase di sperimentazione gli operatori dovranno continuare ad utilizzare le funzioni già attive nella sezione operatori del sito Anpal.

Per richiedere l’assegno di ricollocazione, clicca qui.