Decreto Di Maio: il Contratto a termine

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Durata del singolo contratto, non superiore a 12 mesi. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

Il contratto iniziale, o prorogato, può superare i 12 mesi – ma non può comunque eccedere i 24 mesi – solo con una “causale”. [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

I rinnovi, cioè i nuovi contratti con lo stesso lavoratore intervallati dal periodo di “stop&go” (10 o 20 giorni, in base al contratto scaduto se di durata fino a 6 mesi oppure superiore a 6 mesi), devono avere sempre una “causale”, indipendentemente dalla singola durata. [dlgs n. 81/2015, art. 19, immancabile comma 01]

Ogni rinnovo (non la proroga) costa lo 0,5% in più, incrementale, non flat (tranne per la sostituzione di lavoratori assenti e per le attività stagionali previste dal… recentissimo DPR n. 1525/1963) . [aumento sul contributo 1,4% di cui alla Legge n. 92/2012, art. 2, comma 28]

Le proroghe, cioè l’estensione della durata del contratto, sono al massimo 4 e non più 5 (sempre da intendersi sul lavoratore, indipendentemente dal numero dei contratti). [dlgs n. 81/2015, art. 21, comma 1]

La durata complessiva di più contratti in successione non può superare i 24 mesi (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 2]

La “causale” deve essere specificata per iscritto su rinnovi e proroghe (si sono scordati di dire che va specificata anche sui primi contratti di durata iniziale già oltre i 12 mesi; vabbè, forse è meglio scriverla anche lì eh). [dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 4]

La causale non è mai richiesta per le attività stagionali. [dlgs n. 81/2015, art. 21, immancabile comma 01]

Ma cosa sia la “causale”, oggi, nessuno lo sa.

Nel Decreto Dignità è previsto che è necessaria la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. ​[dlgs n. 81/2015, art. 19, comma 1]

Il lavoratore può impugnare il contratto entro 180 giorni dalla scadenza, non più 120. [dlgs n. 81/2015, art. 28, comma 1]

E poi, le novità si applicano a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

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